L’intolleranza al lattosio è una delle più comuni tipologie di intolleranza alimentare al mondo, riconosciuta anche dall’Oms. Questo ha ovviamente portato il mercato a realizzare tantissimi alimenti senza lattosio.

Soltanto in Italia, secondo le stime dell’Efsa (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentate), il 56% della popolazione sarebbe affetta da questo disturbo.

Il lattosio è il principale zucchero del latte, presente nel latte di mucca, capra, asina e persino in quello materno, ma una carenza dell’enzima lattasi può mettere in seria difficoltà l’organismo che non è più in grado di scindere il lattosio nei suoi due zuccheri più semplici: glucosio e galattosio.

In tutti questi casi la principale terapia consiste nella parziale o totale esclusione dei latticini dalla dieta. Di fondamentale importanza diventano, quindi, tutti i prodotti cosiddetti “lactose free”, ossia con un ridotto contenuto di lattosio e che possono essere consumati da tutti gli intolleranti. Sul sito https://www.b-opentrade.com/senza-lattosio-normativa/ c’è una interessante analisi degli alimenti senza lattosio e della relativa normativa.


Come si legge nell’articolo del blog, “gli alimenti senza lattosio non sono regolamentati in maniera uniforme a livello europeo, e non vi è quindi una chiara normativa che definisca l’uso delle dichiarazioni di assenza o ridotta presenza di lattosio negli alimenti come “assenza di lattosio”, “a contenuto molto basso di lattosio”, “a basso contenuto di lattosio” e “a ridotto contenuto di lattosio”.

Ma quali differenze esistono tra queste diverse denominazioni? Secondo AILI, l’Associazione Italina Latto-Intolleranti, è possibile distinguere tra: Prodotti senza lattosio: il contenuto di lattosio è inferiore allo 0.01%, ossia 0,01g per 100g di prodotto. Prodotti a basso contenuto di lattosio: il contenuto di lattosio è inferiore a 0.1%, ossia 0.1g per 100g di prodotto. Prodotti naturalmente privi di lattosio: prodotti privi di lattosio in origine fatta eccezione per alcuni tipi di prodotti lattiero-caseari. Nonostante l’intolleranza al lattosio sia una materia di largo interesse e importanza per la tutela della salute del consumatore, a livello normativo ancora non esiste una visione comunitaria uniforme.

Gli unici prodotti a presentare una regolamentazione dedicata sono quelli per lattanti (minori di 12 mesi), per i quali la Direttiva 2006/141/CE autorizza l’uso della dichiarazione “assenza di lattosio” solo per quelli con un contenuto di lattosio non superiore ai 10 mg/100 kcal. Soltanto il Regolamento UE n°1169/2011 introduce norme sulle informazioni da fornire sulle sostanze con effetti allergenici o di intolleranza dimostrati, in modo che il consumatore, specie se intollerante al lattosio, sia messo nelle condizioni di effettuare una scelta consapevole.

Per coerenza anche le indicazioni inerenti la presenza o meno di lattosio dovrebbero essere regolamentate dalla medesima disciplina, ma è ancora attesa una normativa comunitaria che tratti in maniera dettagliata la materia”, scrive ancora b-opentrade.
Mentre a livello nazionale, il Ministero della Salute precisa che è possibile utilizzare l’indicazione “senza lattosio” quando: “Il contenuto di lattosio dei prodotti lattiero-caseari è inferiore a 0,1g per 100g o 100ml di prodotto.


I prodotti che presentano tale indicazione devono riportare in etichetta l’informazione specifica sulla soglia residua di lattosio secondo la dicitura “meno di…”. In tutti i casi, la soglia residua deve essere inferiore al limite di 0,1g per 100g o 100ml di prodotto.


Il latte e i latti fermentati possono riportare l’indicazione “a ridotto contenuto di lattosio” soltanto se il contenuto residuo di questo disaccaride è inferiore a 0,5g per 100g o 100ml di prodotto. In etichetta deve essere indicato che il tenore di lattosio è al di sotto di questa soglia.
Per fornire al consumatore un’informazione completa e precisa sul contenuto dei prodotti senza lattosio, è necessario riportare in etichetta anche un’indicazione del tipo “il prodotto contiene glucosio o galattosio in conseguenza della scissione del lattosio”.

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Per tutti gli altri ingredienti che non contengono ingredienti a base di latte le eventuali indicazioni sull’assenza di lattosio devono essere riportate in maniera conforme all’articolo 7 del regolamento UE 1169/2011”, si legge infine, su www.b-opentrade.com/senza-lattosio-normativa.